Statuto


STATUTO


COSTITUZIONE – DURATA – SCOPI

ART. 1
COSTITUZIONE

E’ costituita fra gli apicoltori operanti nella Regione Veneto l’associazione operante nella Regione Veneto, denominata:
“ASSOCIAZIONE REGIONALE APICOLTORI DEL VENETO"

L’Associazione può adottare un proprio logo il cui uso, anche da parte di terzi, è tutelato e definito all’interno della stessa.
L’associazione ha sede legale in Verona, in via Gardesana n. 144.
L’associazione può istituire sedi e sezioni in ogni Provincia della Regione Veneto.

ART. 2
DURATA

L’associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta anticipatamente con delibera dell’assemblea ai sensi del successivo articolo 12 (dodici).

ART. 3
SCOPI

L’associazione, che non ha scopo di lucro, si prefigge i seguenti scopi:
a)      la diffusione e la promozione dei valori culturali, ambientali, sociali e tradizionali collegati all’apicoltura, quale attività che, svolta nel rispetto e nella tutela delle api, è stata ed è determinante nella diffusione e perpetuazione della flora che è base primaria delle fonti alimentari dell’umanità;
b)      operare in collaborazione con gli apicoltori, le associazioni, o gli enti e organismi competenti per la salvaguardia delle api e per la promozione e la tutela dei mieli italiani e la tutela delle risorse ambientali, paesaggistiche, artistiche, storiche legate ai territori con particolare vocazione verso l’apicoltura;
c)      svolgere attività di informazione rivolta in particolare verso i giovani in età scolare, sull’utilità dell’apporto delle api ai cicli naturali del mondo vegetale e a quelli dell’agricoltura in particolare e in merito al valore nutrizionale e sanitario dei prodotti dell’alveare (miele, pappa reale, polline, propoli e cera);
d)      promuovere eventi, convegni, manifestazioni e fiere per incoraggiare lo scambio di esperienze e la conoscenza con altre associazioni, allevatori, appassionati ed addetti al turismo enogastronomico;
e)      attivare e partecipare a reti europee i cui scopi siano assimilabili a quelli definiti dal presente statuto;
f)        promuovere ed attuare, anche direttamente, iniziative per il miglioramento genetico delle api, in collaborazione con enti ed istituti pubblici nel campo della ricerca e della sperimentazione;
g)      promuovere e realizzare direttamente o in collaborazione con altri e d’intesa con organi pubblici specializzati iniziative di assistenza tecnica per un corretto impiego delle tecniche di allevamento stipulando, a tal fine, accordi e convenzioni con istituti pubblici e privati;
h)      attuare iniziative inerenti l’organizzazione degli acquisti collettivi dei prodotti e dei mezzi tecnici necessari alla corretta cura delle api, operando direttamente con acquisti e distribuzione agli associati;
i)        svolgere compiti di rilevazione statistica su tutti gli eventi di rilievo che si verificano negli apiari dei soci, sia per meglio espletare gli scopi sociali, sia per conto degli enti pubblici interessati al particolare settore.
L’associazione potrà svolgere altresì tutte le attività strettamente connesse o accessorie in quanto integrative di quelle istituzionali, tra cui l’attività di raccolta di fondi e contributi da destinare alla realizzazione delle finalità istituzionali, il compimento di tutte le operazioni mobiliari e immobiliari e di tutte le operazioni atte a favorire, sia pure indirettamente, il conseguimento degli scopi istituzionali, ivi compresa la partecipazione in altre associazioni aventi oggetto analogo od affine o, comunque, connesso al proprio.


REQUISITI – ADESIONI – OBBLIGHI – ESCLUSIONI – SANZIONI – RECESSI

ART. 4
REQUISITI

Il numero dei soci è illimitato.
Chiunque, avendone i requisiti, può richiedere di associarsi purché condivida gli scopi e le finalità fissati dal presente statuto (articolo 6).
Possono inoltre aderire le cooperative di agricoltori che condividono gli scopi del presente statuto e abbiano deliberato a maggioranza l’adesione.
L’adesione della cooperativa impegna direttamente tutti i propri soci alle norme ed ai vincoli dell’associazione, fermi restando i rapporti interni tra soci e cooperativa che restano regolati dallo statuto di quest’ultima.

ART. 5
ADESIONI

La domanda di adesione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo.
Per le persone fisiche essa deve contenere le seguenti indicazioni:
-         generalità del richiedente;
-         dati concernenti gli alveari condotti.
Per le persone giuridiche od enti associativi, oltre alle precedenti indicazioni, la domanda presentata dal legale rappresentante deve essere accompagnata:
-         dallo statuto sociale ed estratto autenticato della delibera del competente organo dell’ente con cui è stata decisa la richiesta di adesione.
Per le cooperative di cui al 2° comma dell’art. 4, alla domanda deve essere allegato inoltre l’elenco dei soci, corredato, per ogni socio, dalle indicazioni richieste per l’adesione degli associati che chiedono l’adesione singolarmente.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di richiedere all’aspirante socio ulteriori informazioni e l’esibizione di documentazione comprovante la legittimità della domanda, nonché il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.



ART. 6
OBBLIGHI

L’adesione all’associazione comporta da parte del socio i seguenti obblighi:
a)      rispettare i regolamenti, le deliberazioni ed i programmi dell’associazione;
b)      corrispondere all’associazione i contributi associativi annuali deliberati dall’assemblea e l’eventuale rimborso dei costi dei servizi facoltativi richiesti;
c)      l’impegno a mantenere il vincolo per un anno, salvo il caso in cui perda i requisiti di cui all’art. 4; l’impegno si intende tacitamente rinnovato per uguale periodo qualora l’associato non abbia disdetto tale rapporto con lettera raccomandata, da spedire entro il 31 (trentuno) dicembre dell’anno in corso;
d)      accettare i controlli e il monitoraggio sul rispetto delle norme per la tutela delle api effettuati in attuazione degli scopi sociali;
e)      fornire all’associazione tutti i dati relativi agli alveari e nuclei gestiti.

ART. 7
ESCLUSIONE – SANZIONI

L’esclusione dall’associazione può avere luogo per gravi inadempienze agli obblighi che derivano dal presente statuto, dalle leggi che lo regolano e dai regolamenti interni.
All’associato che non adempie alle obbligazioni assunte a qualunque titolo verso l’associazione, che non osservi le deliberazioni e le norme dello statuto e del regolamento interno o comunque danneggi moralmente o materialmente l’associazione e svolga attività contrastante a quella perseguita dalla medesima sono applicabili, indipendentemente dalle azioni di responsabilità per i danni recati all’associazione, le seguenti sanzioni:
a)      ammende;
b)      sospensione a tempo determinato dai benefici dell’appartenenza all’associazione, fermi gli obblighi assunti;
c)      espulsione.
Il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, delibera le eventuali sanzioni ed accerta altresì la compatibilità della condotta dell’associato con la vita associativa, proponendo all’assemblea l’esclusione del socio.
E’ ammesso il ricorso, entro 30 (trenta) giorni, al Collegio dei Probiviri, al quale spetta anche la determinazione del danno arrecato all’associazione dall’inadempienza dell’associato.

ART. 8
RECESSO

E’ consentito il recesso dell’associato, anche prima della scadenza dell’obbligo assunto, quando vengano meno i requisiti necessari per l’appartenenza all’associazione.
Il socio receduto resta comunque vincolato per gli impegni assunti nei confronti dell’associazione prima della data di recesso.
Gli eredi, con semplice richiesta scritta, possono subentrare al socio deceduto.
I soci esclusi o receduti non possono richiedere il rimborso dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.






ART. 9
ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali dell’associazione:
-         l’assemblea generale degli associati e dei delegati;
-         il Consiglio Direttivo;
-         il Presidente;
-         il Collegio dei Probiviri.

ART. 10
ASSEMBLEE

Le assemblee generali degli associati sono ordinarie e straordinarie; queste ultime possono riguardare l’assunzione di modifiche dello statuto, lo scioglimento dell’associazione.
Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante lettera ai soci da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata e con avviso da affiggere nella sede dell’associazione e nelle eventuali sedi di zona.
Il Consiglio Direttivo può disporre la pubblicazione dell’avviso su giornali quotidiani e periodici diffusi nella zona.
L’avviso deve contenere l’ordine del giorno e la data dell’eventuale seconda convocazione.

ART. 11

L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio per la discussione del bilancio ed il rinnovo delle cariche scadute.

ART. 12

Partecipano all’assemblea generale tutti gli associati iscritti al libro dei soci da almeno 60 (sessanta) giorni..
Ogni associato ha diritto ad un voto e può delegare altro socio a rappresentarlo in assemblea.
Ogni socio non può essere portatore di più di dieci deleghe.
L’assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione quando sia presente, anche per delega, la maggioranza dei soci; per la seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta degli associati presenti.
L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i 2/3 ( due terzi) degli associati, in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno il 51% (cinquantuno per cento) degli associati.
Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono prese a maggioranza assoluta degli associati presenti, ad eccezione delle deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio dell’associazione, che devono essere assunte con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli associati.
L’assemblea decide di volta in volta il sistema di votazione.

ART. 13

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o dal vice Presidente del Consiglio Direttivo; in loro assenza od impedimento il presidente è scelto dall’assemblea.

ART. 14

E’ di competenza dell’assemblea generale degli associati:
a)      discutere, approvare o modificare i bilanci preventivi, i rendiconti e la relazione annuale, predisposti dal Consiglio Direttivo Regionale;
b)      eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
c)      deliberare la direttiva d’azione generale dell’associazione per il conseguimento delle finalità statutarie;
d)      deliberare i contributi a carico degli associati, proposti dal Consiglio Direttivo;
e)      deliberare sull’eventuale adesione ad altri enti, associazioni ed unioni;
f)        deliberare sull’istituzione dei vari servizi e sui relativi regolamenti;
g)      trattare qualsiasi argomento posto all’ordine del giorno.

ART. 15
CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 13 (tredici) membri eletti dall’assemblea fra gli associati.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo tecnici ed esperti, anche non soci, senza diritto di voto.
Per garantire nel Consiglio Direttivo la rappresentanza di tutte le Province, nella formazione del Consiglio stesso, gli associati delle sede provinciali, hanno diritto, in ogni caso, alla nomina di due candidati.
Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze prevale la maggiore età del candidato.
I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed uno o più Vice-Presidenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice-Presidente, tutte le volte che lo riterrà utile, oppure quando sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. Per le convocazioni aventi carattere di urgenza la convocazione può essere fatta almeno con 3 (tre) giorni di anticipo con idonei mezzi e quindi anche per telefono o via fax e posta elettronica.
Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti.

ART. 16

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, quest’ultimo provvede a sostituire i membri decaduti per cooptazione, nominando alla carica di consigliere un socio della sede di appartenenza del consigliere che è venuto meno.
I membri così nominati restano in carica fino alla prima assemblea successiva convocata per il rinnovo delle cariche sociali.

ART. 17

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per la gestione dell’associazione, fatti salvi i poteri espressamente riservati per statuto all’assemblea.
Esso può compiere, pertanto, qualsiasi atto di gestione che rientri nell’oggetto sociale e che per statuto e per legge non sia di competenza dell’assemblea.

ART. 18

Il Presidente del Consiglio Direttivo è altresì Presidente dell’associazione.
Ad esso compete la rappresentanza e la firma sociale dell’associazione in tutte le sedi, di fronte i terzi ed in giudizio.
Egli inoltre:
-         ha la facoltà di riscuotere e rilasciare quietanza anche nei riguardi di pubbliche amministrazioni;
-         sta in giudizio e nomina procuratori;
-         firma contratti, accordi, convenzioni, transazioni;
-         conclude operazioni di credito nonché tutti gli atti dell’associazione conseguenti all’esercizio delle sue attività istituzionali.
Nel caso di assenza e di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.
Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può delegare i propri poteri in tutto o in parte al Vice-Presidente o ad un membro del Consiglio.

ART. 19

L’associazione può costituire, con delibera del Consiglio Direttivo, proprie sedi e sezioni territoriali.
Il Consiglio Direttivo conferirà l’incarico ad uno dei soci della sezione o sede territoriale di fungere da organo di collegamento con il Consiglio stesso per l’attuazione degli scopi sociali.

ART. 20
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri scelti fra non associati.
I suoi membri sono nominati dall’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Il Collegio nomina il presidente nel proprio seno.

ART. 21

Gli associati sono obbligati a rimettere alle decisioni dei probiviri la soluzione di tutte le controversie relative alla interpretazione e applicazione dell’atto costitutivo e dello statuto nonché di quelle derivanti da deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
I probiviri devono prestarsi a decidere tutte quelle altre controversie sorte fra gli associati e l’associazione, sempreché si tratti di argomenti che concernono i rapporti sociali o riguardanti affari intervenuti fra di loro e che possono formare oggetto di compromesso.
I membri del Consiglio Direttivo ed il personale dipendente dall’associazione sono tenuti a dare ai probiviri le informazioni ed i chiarimenti che venissero richiesti.
I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità.
Essi non hanno l’obbligo di sottoporre le loro decisioni alle formalità di deposito stabilite dal codice di procedura civile.

BILANCIO – PATRIMONIO – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 22
BILANCIO

L’esercizio va dall’1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ART. 23

Il bilancio comprende il rendiconto economico dell’esercizio e la situazione patrimoniale dell’associazione.
Esso deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all’approvazione dell’assemblea generale entro il 30 (trenta) aprile dell’esercizio successivo alla sua chiusura.
Il Consiglio Direttivo sottopone inoltre all’approvazione dell’assemblea le proposte concernenti gli eventuali residui attivi o passivi, nonché il bilancio di previsione delle entrate e delle spese per l’esercizio successivo.
Come stabilito dall’articolo 37 del Codice Civile, i contributi degli associati e i beni acquistati con questi costituiscono il fondo comune dell’associazione.

ART. 24

L’associazione finanzia la propria attività statutaria con le seguenti entrate:
a)      contributo di adesione dei soci;
b)      i contributi associativi annuali nella misura stabilita dall’assemblea, come dispone l’art. 14, saranno fissati in misura da consentire il raggiungimento degli scopi istituzionali dell’associazione nell’interesse della globalità degli associati.
Per i servizi facoltativi eventualmente istituiti a favore degli associati i contributi integrativi verranno stabiliti dall’assemblea sempre su proposta del Consiglio Direttivo in misura corrispondente ai costi e quindi senza alcun fine di lucro;
c)      contributi e concorsi finanziari pubblici;
d)      altri eventuali proventi per attività e servizi svolti anche su convenzione o per affidamento di compiti da parte di enti pubblici.


ART. 25
PATRIMONIO

Il patrimonio dell’associazione è composto:
a)      dai beni e valori che per acquisti, lasciti, donazioni od altro, sono o vengono in proprietà dell’associazione;
b)      dalle somme che, in sede di approvazione del rendiconto annuale, su proposta del Consiglio Direttivo l’assemblea generale destina a speciali accantonamenti  e ad aumento del patrimonio.
L’inventario del patrimonio dell’associazione deve essere redatto e tenuto secondo le norme stabilite dalla legge.

ART. 26

Finchè l’associazione non si scioglie, i singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio né pretenderne la quota in caso di recesso, decadenza od esclusione.
Allo scioglimento dell’associazione, verrà dall’assemblea nominato un liquidatore il quale, esatti i crediti e soddisfatti i debiti eventuali, devolverà il patrimonio residuo, salvo diversa indicazione delle competenti autorità pubbliche, all’Unione nazionale a cui l’associazione aderisce o, in mancanza, ad altra associazione di settore individuata dall’assemblea straordinaria.




ART. 27
DISPOSIZIONI FINALI

Gli incarichi degli organi eletti sono a titolo gratuito; spetta al Consiglio Direttivo definire, con apposita delibera, un eventuale contributo a rimborso spese sostenute dagli eletti nello svolgimento dei compiti stabiliti dal presente statuto e dall’Assemblea.

ART. 28
RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni contenute negli articoli 14 e seguenti del codice civile, alle leggi nazionali e regionali nonché ai regolamenti in materia.

Firmato: Aldegondi Amedeo
Firmato: Montagnini Giuliano
Firmato: Campostrini Italo
Firmato: Angelo Doardo
Firmato: Sella Giovanni
Firmato: Basso Angelo
Firmato:Elena Marangoni – teste
Firmato: Laura Franco – teste
Firmato: Maurizio Marino Notaio